Garanzia di conformità
La garanzia legale Eurocar snc
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (articoli dal 128 al 135), è strettamente legata al contratto di vendita, è l’impegno assunto dal venditore nei confronti del consumatore in caso acquisto di auto difettose, che funzionano male, che non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quella tipologia di auto è generalmente destinata.
A chi devo rivolgermi per farla valere
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore dell’auto, anche se diverso dal produttore.
Come funziona
In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.
Durata della garanzia legale del venditore
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene, se l’auto è usata, è riducibile a 1 anno solo se in accordo con il cliente (art 134 comma 2) e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre il contratto di vendita e le condizioni per avvalersene.
Obblighi del venditore in caso di guasti
Il venditore deve:
• prendere in consegna l’auto difettosa per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica;
Riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore
Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali o commerciali
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.
DIFETTO DI CONFORMITA’
Vi è un difetto di conformità quando l’auto acquistata, sempre entro il periodo massimo di 24 mesi (riducibili a 12 in caso di auto usata) dalla data della consegna dell’auto, quando:
• non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• non è conforme alla descrizione fatta dal venditore;
• non possiede le qualità dell’auto che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
• non possiede le qualità o non garantisce le prestazioni abituali di un’auto dello stesso tipo che il cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dell’auto e/o della pubblicità o dell’etichettatura di quell’auto;
• non è idonea all’uso particolare voluto dal consumatore e dichiarato dal venditore.
RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto:
• in via primaria, alla riparazione o alla sostituzione, a sua scelta, senza spese, a meno che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro;
• in via subordinata, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso dell’auto.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un “congruo termine” dalla richiesta del consumatore.
COME FRUIRE DELLA GARANZIA LEGALE
Entro due (2) mesi dalla scoperta di un vizio di un prodotto coperto dalla garanzia legale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla consegna dell’auto, il cliente potrà contattare Eurocar snc le modalità indicate nel libretto di Garanzia Legale di Conformità del venditore ovvero inviando una e-mail scrivendo a: eurocarviadana@gmail.com oppure a mezzo fax 0375 86704
Nel caso in cui venga riscontrata l’effettiva sussistenza di un difetto di conformità dell’auto, Eurocar snc cercherà di risolvere il problema nel minor tempo possibile, senza addebitare alcun costo al consumatore e comunque, entro un tempo congruo in base al difetto del bene.
RICORDA: i diritti sopraelencati sono riconosciuti dalla legge ai consumatori (sprovvisti di p. iva). Ogni altra garanzia offerta da Eurocar snc è aggiuntiva e non limita in alcun modo i diritti previsti dalla Garanzia Legale.
COME SEGNALARE EVENTUALI GUASTI
In caso di anomalie e o malfunzionamenti, il cliente consumatore deve segnalare alla Eurocar snc, l’accaduto mettendosi a disposizione per qualsiasi verifica di, dovrà essere individuata l’officina meccanica con i requisiti in grado di analizzare e risolvere il malfunzionamento ed effettuare un preventivo e le prove tecniche del caso e o previste dal produttore del veicolo (diagnosi elettroniche, foto, preventivi, prove su strada, smontaggio componenti) inviando la documentazione all’indirizzo e-mail : eurocarviadana@gmail.com oppure a mezzo fax 0375 86704
Una volta ricevuta la documentazione, sarà nostra cura effettuare le verifiche in tempi congrui e in ottemperanza al Codice del Consumo assicurando i diritti previsti per legge.
I relativi costi saranno presi in carico solo se le valutazioni daranno esito a un difetto di conformità. Vi ricordiamo di condividere e valutare tutte le lavorazioni in preventivo, con un responsabile della Eurocar snc che verrà indicato in seguito alla segnalazione.
COME INDIVIDUARE UN’AUTOFFICINA
Nel caso in cui il cliente individuerà un autoriparatore di sua spontanea volontà e o di sua fiducia, in ogni caso dovrà comunque avvertire il venditore dell’eventuale malfunzionamento entro 2 mesi dalla scoperta proponendo un rimedio, in caso contrario scaduto il termine dei 2 mesi dalla scoperta, il consumatore decadrà dal diritto del ripristino del difetto di conformità.
In caso di clienti titolari di partita IVA se individueranno un autoriparatore spontaneamente e o di propria fiducia, in ogni caso dovranno comunque avvertire il venditore dell’eventuale malfunzionamento entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, in difetto trascorsi gli 8 giorni dalla scoperta del difetto, verrà meno il diritto al ripristino.
Si ricorda di non smontare nessun componente se non preventivamente autorizzato da Eurocar snc
MANUTENZIONE DEL VEICOLO (Obblighi per non perdere la garanzia)
Effettuare la manutenzione del veicolo secondo le indicazioni e scadenze previste dal costruttore del veicolo, rispettando i tagliandi e le indicazioni di sostituzione di tutte i componenti (di consumo, di trasmissione, oli, meccanica ed elettronica), con componenti originali o equivalenti, come indicato nella nuova BER 461/2010 e Codice del Consumo.
Eventuali operazioni di pre-consegna effettuate dal venditore, non sostituiranno le scadenze previste dal costruttore del veicolo e non assolveranno il consumatore/acquirente da tale obbligo.
Tali interventi dovranno essere certificati con documenti fiscali riportanti l’indicazione analitica e il dettaglio dei componenti sostituiti, il codice prodotto, eventuali specifiche olii motore e cambio automatico e meccanico, la marca e la quantità, il chilometraggio, in conformità alle normative vigenti.
Conservare la documentazione contabile (fatture/ricevute fiscali) inerente la manutenzione programmata e gli interventi riparativi effettuati sull’autoveicolo come descritto dal costruttore (nuova BER 461/2010 e Codice del Consumo).
Per le richieste di garanzia provenienti dai titolari di partita IVA, si fa riferimento al Codice Civile.