CHIARIMENTI SUI PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI

pneumatico

Sulle strade interessate dalle ordinanze per la circolazione nella stagione fredda non avere pneumatici invernali o catene adatte alle ruote del veicolo comporta, naturalmente, delle sanzioni. Il Codice della strada prevede ai commi 4 lett. e) e 14 dell’art. 6 una sanzione amministrativa di 84 euro, ridotta a 58 euro se viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione. Ovviamente, viene anche intimato al conducente di fermarsi e di proseguire solo dopo avere dotato il veicolo di gomme invernali o dispositivi antisdrucciolevoli.

Centri abitati. Nel caso dei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 commi 1 lett. A) e 14 del Codice della Strada la sanzione amministrativa è di 41 euro. Ma non è finita, perché in alcuni casi le Forze dell’ordine potrebbero contestare anche infrazioni per guida pericolosa, con un ulteriore aggravio minimo di 39 euro della sanzione e la decurtazione di punti dalla patente.

Attenti al codice di velocità. Multe, ancora più pesanti, sono previste anche per chi circola a partire dal 16 maggio con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello delle gomme estive, che è ben riportato sulla carta di circolazione. In questo caso la sanzione parte da 419,00 Euro e può arrivare a 1.682,00 Euro. In più c’è il ritiro del libretto della vettura e l’obbligo di revisione del veicolo presso l’ufficio del dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Postato il 21 dicembre

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